Circolare n. 336  del 30 agosto 2021

 

 

A tutto il personale

Docente e ATA

 

Sito web

Tre sedi

 

 

Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola - informazioni di dettaglio.

 

 

Facendo seguito alla precedente circolare n. 335 del 30 agosto 2021,  si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.

Tali indicazioni sono riferite al periodo precedente l’avvio delle lezioni e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.

 

  1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass.
  2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
  3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass.
  4. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.
  5.  Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:

 

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

 

Vaccinato

(una dose da almeno 15 giorni o

ciclo completo)

Certificazione verde automatica

(durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)

Può lavorare - ha il Green Pass

Guarito da Covid-19

Certificazione verde automatica

(durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)

Può lavorare - ha il Green Pass

Esentato dalla vaccinazione

Certificazione di esenzione

(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)

 

Può lavorare (non necessita di tampone periodico) - NON deve esibire Green Pass

 

 

Personale che non rientra nelle prime tre categorie

Certificazione verde dietro

effettuazione di tampone (durata 48 ore)

Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde

Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore

Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno;

sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

 

  1. La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni) . Si consiglia di portare con sé sempre anche il formato cartaceo.
  2. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
  3. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
  4. Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità.
  5. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
  6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  7. Ribadisco la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.

 

 

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte di tutti porgo i più cordiali saluti.

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Monica Bernard

 
PCTOCTS Albo PretorioAmministrazione Trasparente

URP

 Istituto d'Istruzione Superiore

"Paolo Baffi"

 Via Bezzi, 51/53 Fiumicino RM

Tel: 06 121124965

Fax: 06/67666360

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