Circolare n. n. 141 del 1 dicembre 2021

 

Al personale scolastico

Al DSGA

Agli atti

Al sito web

Oggetto: Decreto Legge n. 172 del  26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si invia in allegato il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, che introduce misure urgenti per il  contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche  e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo  primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti  a mansioni diverse.

Come indicato nel decreto di cui in oggetto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare  immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la  documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni  dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente  invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla  somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza  dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento  determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze  disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,  comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al  datore di lavoro: 

  • dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
  • o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

 

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la  certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla  medesima somministrazione.  

                                                                            

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Monica Bernard

 
PCTOCTS Albo PretorioAmministrazione Trasparente

URP

 Istituto d'Istruzione Superiore

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